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“Vademecum informativo sugli affidamenti diretti”, indicazioni circa l’applicazione del principio di rotazione.

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Proseguendo nell’attività di approfondimento del recente “Vademecum informativo sugli affidamenti diretti” pubblicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, vi riportiamo alcune indicazioni fornite circa l’applicazione del principio di rotazione.

Cosa bisogna sapere?

Il principio di rotazione per gli affidamenti diretti è disciplinato all’art. 49 del Codice dei contratti, il quale prevede alcune novità rispetto al passato. In particolare:

– non è più vietato il reinvito dell’“operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”, ma soltanto il reinvito del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione;

– la norma non ripropone, il riferimento ai “tre anni solari”, dovendo il contraente uscente di fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante;

– il divieto del reinvito del contraente uscente può essere derogato in caso di contemporanea sussistenza di tre presupposti, quali: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto. È, onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione;

– sono fatti salvi dall’applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro, in un’ottica di ulteriore semplificazione ed accelerazione.

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